Descrizione
A tutti i proprietari e conduttori di terreni e aree confinati con strade pubbliche, viali comunali e aree pubbliche in genere, l'Ordinanza Sindacale prevede entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, di provvedere a propria cura e spese :
- alla messa in sicurezza di piante e rami di ogni alberatura insistente nel proprio terreno e/o giardino che per essiccamento o forte inclinazione risultino pericolose per la circolazione stradale anche in previsione di eventi metereologici intensi così da prevenire ed evitare ogni situazione di pericolo per la sicurezza e la circolazione di veicoli e pedoni;
- alla potatura regolare di siepi e piante radicate sul proprio fondo che invadano e restringano la carreggiata stradale i marciapiedi, le piste ciclabili ed ogni area ad uso pubblico o che limitino la visibilità e la leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
- alla rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.
Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dei rami e delle siepi, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo da non causare danni a persone o a cose.
Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno essere accatastate, nè occupare la sede stradale o le aree pubbliche e dovranno essere eseguite previa installazione di segnaletica per avvisare gli automobilisti ed i pedoni della presenza dei lavori in corso.