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REVOCA Area Sensibile (AS) dovuta a focolaio Influenza Aviaria – Comune di Fonte | con raggio 10 km

Dettagli della notizia

REVOCA dell' "AREA SENSIBILE" attorno al focolaio di Influenza Aviaria, con raggio di 10 km (come evidenziato nella mappa allegata alla presente notizia), comprendente gli allevamenti avicoli riportati nell'elenco in Allegato

Data:

22 Dicembre 2025

Notizia scaduta il:

31 Gennaio 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

Aggiornamento 07-01-2026

REVOCA dell'Area Sensibile (AS) istituita a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico (Comune di Fonte), in quanto trascorsi 15 giorni dalla data del compimento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nell’azienda, e al completamento del monitoraggio degli allevamenti con esito favorevole.

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Il Dipartimento di Prevenzione UOC Servizio Sanità Animale comunica le misure di mitigazione del rischio a seguito di un focolaio di Influenza Aviaria el Comune di Fonte (TV).

MISURE DA APPLICARSI IN AREA SENSIBILE (AS):

  1. Il Servizio veterinario dell’Azienda ULSS n. 2 effettua il censimento degli allevamenti ordinari e provvede alla verifica della –registrazione in BDN, con modalità e nei tempi previsti dal Decreto Legislativo 134/2022 e dal Manuale Operativo di cui al DM 7 marzo 2023 e s.m. e i., di tutti gli eventi anagrafici (movimentazioni, accasamenti, sfoltimenti, svuotamenti), ove previsti;
  2. E’ vietato l’accasamento negli allevamenti di tacchini da carne;
  3. Sono vietate le fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame;
  4. Chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all’aperto; esclusivamente per gli allevamenti familiari, qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, adozione, previo accordo con i Servizi veterinari dell’Azienda ULSS territorialmente competente, di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
  5. Monitoraggio negli allevamenti ordinari di tacchini da carne e galline ovaiole mediante tamponi tracheali effettuati sui soggetti deceduti il giorno del campionamento (max 10), ripetuti per due volte a distanza di 7 giorni;
  6. L’invio di pollame al macello deve avvenire sulla base di una programmazione effettuata in accordo tra le filiere e prontamente comunicata all’Azienda ULSS competente per territorio, in modo da poter assicurare gli accertamenti ed eventuali campionamenti di cui ai punti successivi;
  7. L’invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi di allevamenti siti in AS, è consentito previa esecuzione di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo di seguito riportato; ai medesimi controlli dovranno essere sottoposti gli allevamenti di pollastre che intendono movimentare gli animali per l’accasamento. Le validazioni dei Documenti di Accompagnamento di tutte le specie e tipologie vengono effettuate dai Servizi Veterinari previa una comunicazione della mortalità giornaliera negli ultimi 3 giorni effettuata almeno 48 ore prima e non più di 72 ore dalla movimentazione.;
  8. Il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all’allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell’allevamento, l’allevatore dovrà garantire l’individuazione di ogni singolo componente nonché la registrazione di tutto il personale impiegato in tale attività e di eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;
  9. Gli automezzi destinati al trasporto di pollame vivo o di relativi prodotti devono essere lavati e disinfettati e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto;
  10. Le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini possono essere effettuate solo con personale interno all’allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell’allevamento, l’allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività;
  11. Il Servizio veterinario dell’Azienda ULSS n. 2 territorialmente competente verifica che negli stabilimenti di pollame a carattere commerciale presenti in AS siano applicate le misure sopra indicate.

 

Maggiori indicazioni nella comunicazione in Allegato.

Ultimo aggiornamento: 07/01/2026, 13:14

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