𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐢𝐧 𝐦𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐜𝐞𝐥𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐬𝐮𝐢𝐧𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐨, 𝐚𝐥 𝐝𝐢 𝐟𝐮𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐜𝐞𝐥𝐥𝐨

Dettagli della notizia

Prescrizioni relazione alla epidemia di Peste Suina Africana nel territorio nazionale

Data:

03 Novembre 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

Il Comune informa la cittadinanza che, in relazione alla macellazione dei suini per il consumo domestico privato al di fuori del macello, e in considerazione della diffusione della Peste Suina Africana (PSA) sul territorio nazionale, si ritiene opportuno ricordare le principali disposizioni da osservare.

Non è più prevista l’emanazione di specifiche ordinanze sindacali in materia; si invitano pertanto gli allevatori e i cittadini interessati a rispettare le misure di biosicurezza indicate dalla Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria (nota prot. n. 0484757).

Le principali prescrizioni sono le seguenti:

  • la macellazione per uso domestico privato è consentita esclusivamente ai produttori primari con allevamento regolarmente registrato in BDN, che abbiano allevato i suini dalla nascita o per almeno 30 giorni;

  • è possibile macellare massimo due suini per titolare di allevamento, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 28 febbraio;

  • la macellazione deve essere effettuata nel rispetto delle misure di biosicurezza riportate nell’Allegato 2;

  • l’attività deve essere comunicata preventivamente all’AULSS competente (tramite il modulo Allegato 3) almeno 72 ore prima della data e ora previste;

  • la comunicazione deve indicare: tipologia di allevamento e promiscuità con i selvatici; data, ora e luogo della macellazione; eventuale presenza di personale formato; dichiarazione di conoscenza delle disposizioni sulla PSA e impegno al loro rispetto;

  • non è più obbligatoria l’ispezione veterinaria sistematica, salvo per i suini allevati allo stato brado; resta comunque possibile richiederla come prestazione a pagamento;

  • durante la macellazione devono essere rispettate le prescrizioni relative al benessere animale, in particolare riguardo allo stordimento e alla jugulazione, da eseguire da persona competente;

  • è obbligatorio il prelievo di un campione di muscolo (almeno 50 g dal diaframma) per la ricerca delle Trichinelle, da consegnare all’AULSS con modulo Allegato 4, entro 24 ore dalla macellazione;

  • le carni provenienti da allevamenti non accreditati per Trichinella possono essere consumate, nei 10 giorni successivi alla macellazione, solo previa cottura a oltre 60°C per almeno 12 minuti.

Tutti i dettagli e la modulistica necessaria sono disponibili negli allegati.

Ultimo aggiornamento: 03/11/2025, 16:30

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri