Descrizione
Il Comune informa la cittadinanza che, in relazione alla macellazione dei suini per il consumo domestico privato al di fuori del macello, e in considerazione della diffusione della Peste Suina Africana (PSA) sul territorio nazionale, si ritiene opportuno ricordare le principali disposizioni da osservare.
Non è più prevista l’emanazione di specifiche ordinanze sindacali in materia; si invitano pertanto gli allevatori e i cittadini interessati a rispettare le misure di biosicurezza indicate dalla Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria (nota prot. n. 0484757).
Le principali prescrizioni sono le seguenti:
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la macellazione per uso domestico privato è consentita esclusivamente ai produttori primari con allevamento regolarmente registrato in BDN, che abbiano allevato i suini dalla nascita o per almeno 30 giorni;
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è possibile macellare massimo due suini per titolare di allevamento, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 28 febbraio;
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la macellazione deve essere effettuata nel rispetto delle misure di biosicurezza riportate nell’Allegato 2;
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l’attività deve essere comunicata preventivamente all’AULSS competente (tramite il modulo Allegato 3) almeno 72 ore prima della data e ora previste;
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la comunicazione deve indicare: tipologia di allevamento e promiscuità con i selvatici; data, ora e luogo della macellazione; eventuale presenza di personale formato; dichiarazione di conoscenza delle disposizioni sulla PSA e impegno al loro rispetto;
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non è più obbligatoria l’ispezione veterinaria sistematica, salvo per i suini allevati allo stato brado; resta comunque possibile richiederla come prestazione a pagamento;
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durante la macellazione devono essere rispettate le prescrizioni relative al benessere animale, in particolare riguardo allo stordimento e alla jugulazione, da eseguire da persona competente;
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è obbligatorio il prelievo di un campione di muscolo (almeno 50 g dal diaframma) per la ricerca delle Trichinelle, da consegnare all’AULSS con modulo Allegato 4, entro 24 ore dalla macellazione;
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le carni provenienti da allevamenti non accreditati per Trichinella possono essere consumate, nei 10 giorni successivi alla macellazione, solo previa cottura a oltre 60°C per almeno 12 minuti.
Tutti i dettagli e la modulistica necessaria sono disponibili negli allegati.